NEWS AMBIENTE
23 Marzo 2020
A seguito dell'emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese informiamo che l’articolo 113 del Decreto Cura Italia, D.L. 18 del 17 marzo 2020, rinvia al 30 giugno 2020 le seguenti scadenze:
a) Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale - MUD, di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) Presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, ovvero la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.
d) Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti
17 Dicembre 2018
E' stata pubblicata la G.U. Serie Generale n.290 del 14.12.2018 contenente, all’art. 6, l’abolizione del Sistri.
La invitiamo a prenderne nota al seguente link
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/14/290/sg/pdf
Dal 1° gennaio 2019 i documenti validi saranno:
i formulari di identificazione al trasporto
il registro di carico e scarico rifiuti
le sanzioni saranno riferite a quanto sopra.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione auguriamo BUONE FESTE
05 Marzo 2018
Si ricorda la scadenza di presentazione del modello M.U.D. 2018 (relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2017) entro la data del 30 Aprile 2018.
Il nostro personale è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti al Tel.02/96734303
17 Febbraio 2016
La sentenza della Corte di Cass. Pen. Sez. III, del 10 Maggio 2012, n. 17460 decreta che l'esenzioni dall'obbligo di formulario sono indicate nell'art. 190, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 152/2006 (rifiuti prodotti da gestori pubblici, condotta occasionale e saltuaria che non ecceda i 30 Kg/lt giorni o rifiuti prodotti da attività agricole o agro-industriali trasportati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario).
Per tanto, per i rifiuti prodotti da manutenzione di infrastrutture, trattasi di "trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione". L'assenza di formulario non è giustificabile perchè i materiali sono già qualificati a monte dall'art. 230 come "rifiuti" quando afferma che "il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, (...) può coincidere (...) (Cass. Pen. sez. III 5 Settembre 2007, n. 33866 e 4 Marzo 2009, n. 9856).
Il trasportatore opera sui rifiuti da se stesso prodotti; pertanto deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006. Nel formulario occorerà indicare gli estremi di tale autorizzazione. Il destinatario sarà indicato nella figura e nel sito del produttore stesso e nelle annotazioni dovrà essere indicato che si tratta di trasporto effettuati ai sensi dell'art. 230, comma 2, D. Lgs. 152/2006.
NEWS SICUREZZA
07 Gennaio 2016
Da oggi saremo in grado di fornirvi tutte le attrezzature ed accessori antincendio da installare nella vostra attività e di garantire il regolare controllo sia dei presidi di nuova installazione, sia di quelli già presenti nella vostra realtà aziendale.
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio sarà svolto da nostro personale qualificato, specializzato ed attrezzato.
Le ispezioni saranno svolte come previsto dal D.Lgs. 81/08, dal D.M. 10 Marzo 1998 art. 4, dalle norme UNI 9994, UNI 10779, UNI EN 671/1, e dalle disposizioni vigenti.
Durante la visita verranno eseguite prove e controlli atti a verificare il regolare funzionamento dei presidi antincendio. Al termine di ogni intervento manutentivo sarà rilasciata la documentazione attestante il servizio svolto e contestualmente verrà compilato il “Registro delle attrezzature antincendio” ai sensi del DPR 37 del 12/01/1998 art. 5 comma 2.
Cosa fare se siete interessati?
Non esitate a contattarci per un preventivo gratuito e senza impegno.
estintori@newageecologia.it
23 Febbraio 2015
Dal punto di vista degli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutte le società, indipendentemente dalla tipologia, devono provvedere all’individuazione e/o nomina del datore di lavoro il quale diventa titolare degli obblighi del TU 81/08.
Nelle Società semplici (hanno per oggetto un’attività economica lucrativa non commerciale) e nelle Società in nome collettivo, titolari degli obblighi sulla sicurezza sono tutti i soci a meno che non ne venga delegato uno in modo specifico. Nella Società in accomandita sempliceil datore di lavoro è il socio accomandatario. NelleSocietà di capitali (Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni) la responsabilità della sicurezza sul lavoro fa capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere di Amministrazione delegato o all’Amministratore unico. Anche nelle Cooperative titolare degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il Presidente o un delegato.
Pertanto è evidente l’opportunità di individuare e laddove è necessario nominare, tramite specifica delega, un Datore di Lavoro per la Sicurezza. Si fa notare che in caso di ammenda per la violazione del Testo Unico, l’importo complessivo verrà moltiplicato per il numero di persone facenti parte del vertice societario a meno che non ci sia delega formale di individuazione del Datore di Lavoro.
COSA FARE ALLA LUCE DI QUANTO EMERSO?
INDIVIDUARE dalla Visura Camerale l’assetto societario e la presenza di un solo soggetto con responsabilità ai fini della sicurezza;
VERIFICARE la necessità di provvedere alla nominaformale di un Datore di Lavoro;
FORMALIZZARE, tramite apposita delega, la nomina del Datore di Lavoro per la Sicurezza.
Contatta
New Age Ecologia S.r.l.
per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge e per non incorrere in sanzioni future
Tel. 02/96734303
E-mail: sicurezza@newageecologia.it
23 Febbraio 2015
Le scale a mano vengono utilizzate in un’ampia gamma di lavorazioni, grazie alla semplicità del loro utilizzo ed alla loro adattabilità. Tuttavia ciò comporta spesso situazioni di sottostima del rischio, e l’uso errato delle scale è attualmente origine di oltre la metà delle cadute dall’alto con danno grave, che costituiscono la causa principale degli incidenti sul lavoro.
L'art. 28 co 2 lett. b) del D.lgs, 81/08 smi impone di valutare tutti i rischi dell'attività in modo particolare il rischio dicaduta dall'alto indicando anche, attraverso unaspecifica procedura, quali misure di sicurezza adottare e quali attrezzature sono ritenute idonee per le diverse lavorazioni da effettuare.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Verificare che sia stato valutato correttamente il rischio caduta dall’altro all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale (DVR);
Verificare la necessità di adottare una procedura per il corretto utilizzo delle scale e di altre attrezzature nei diversi lavori previsti in azienda;
Informare e formare correttamente i propri lavoratorisulle procedure in atto e il rischio di caduta dall’alto.
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15 Gennaio 2015
Dal 13 Dicembre 2014 è scattato il nuovo obbligo per pubblici esercizi, quali ristoranti, bar e simili, dettaglianti e grossisti alimentari, panifici, pasticcerie, gelaterie e gastronomie di indicare nell'elenco degli ingredienti la presenza di qualsiasi elemento che possa provocare nel consumatore allergie o intollerante. Dette sostante dovranno essere evidenziate, in fase di etichettatura, con un carattere chiaramente distinto dagli altri elementi indicati.
La norma comunitaria UE 1169/2011 fornisce un elenco completo delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
09 Gennaio 2015
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
La documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta deve essere in possesso della ditta alla data di presentazione dell’istanza e può essere presentata unitamente alla domanda o, in alternativa, successivamente a seguito di richiesta dell’INAIL. In tale ultima ipotesi, la documentazione dovrà pervenire all’Istituto, a pena di inammissibilità della domanda, nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
Lavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 |
30% |
Da 11 a 50 |
23% |
Da 51 a 100 |
18% |
Da 101 a 200 |
15% |
Da 201 a 500 |
12% |
Oltre 500 |
7% |
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